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Scritto da Administrator   
Sabato 26 Luglio 2008 22:56

STATUTO

ART.1 Si costituisce in data 15 Maggio 2008 in Montefiascone(VT), una libera associazione denominata MONTEFIASCONE NUOVA LUCE, in seguito per brevità chiamata MNL, con sede in Montefiascone, via Poggetto. 

ART.2 La MNL persegue i seguenti scopi e finalità:
a) promuovere iniziative di carattere sociale, turistico, culturale, artistico, archeologico, sportivo, economico, pubblicitario, ecologico, tendenti ad un effettivo e sostanziale sviluppo della città di montefiascone;
b) diffondere la conoscenza delle bellezze naturali, delle ricchezze artistiche della città, nonchè richiamare l'interesse ai suoi problemi attraverso documentazioni, pubblicazioni, convegni, studi, mostre e concorsi;
c)favorire e sostenere, anche in collaborazione con Enti Pubblici  e privati, iniziative e programmi volti alla realizzazione degli scopi didella MNL;
d) partecipare attivamente alla soluzione dei vari problemi interessanti la città di Montefiascone, da chiunque promosse a vantaggio della medesima e della comunità;
e) stimolare nei cittadini il senso di rispetto, della collaborazione e dell'amicizia tra i singoli al di là di ogni personalismo e ideologia.

ART.3 La MNL non ha scopo di lucro e non può esercitare attività industriali e commerciali a titolo oneroso, nè può svolgere attività con scopi diversi da quelli per cui è costituita. La MNL può promuovere la costituzione di enti e società che attraverso la loro attività propongano la realizzazione di iniziative ispirate agli scopi della associazione stessa.

ART.4 Nella MNL possono essere ammessi tutti i cittadini che accettino lo statuto ed il regolamento aventi la maggiore età. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita richiesta. Sull'accoglimento della stessa si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo. All'atto dell'accoglimento della richiesta deve essere versato l'importo stabilito per la quota sociale.

ART.5 Le misure delle quote di associazione e di ammissione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è riferita ad un intero anno solare, essendo tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa non è trasmissibile per alcun motivo e non è rivalutabile. Le quote sociali devono essere versate entro il mese di marzo di ogni anno, coloro che entro detto termine non abbiano provveduto a mettersi in regola con il versamento delle quote decadono da soci.

ART.6 Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e comunque all'attività dell'associazione, di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione e dei benefici essenziali da essa eventualmente organizzati.

ART.7 Perdita della qualifica di socio

  1. decesso: nel caso di morte del socio gli eredi non possono subentrare al defunto nè chiedere rimborsi di contributi versati non avendo l'associazione stessa scopo di lucro;
  2. decadenza: la decadenza è decisa con giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo, nei confronti di coloro che siano stati interdetti, inabilitati, condannati per atti infamanti, o che perdano la capacità civile o per qualsiasi altra causa. Il socio decaduto non può richiedere il rimborso dei contributi versati;
  3. esclusione: il socio che non ottempera alle disposizioni del presente statuto e del regolamento interno, alle direttive e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e che senza giustificato motivo viene meno agli impegni assunti verso l'associazione, può essere escluso con giudizio del Consiglio Direttivo dell'associazione. L'esclusione può avvenire anche per svolgimento di attività nettamente contrastanti con l'interesse della MNL, in prorio che mediante partecipazioni ad enti o società che operano in contrasto con l'associazione stessa. Eventuali ricorsi in merito devono essere inoltrati al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla notifica;

volontarie dimissioni.

ART.8 Sono organi dell'MNL:

  1. l'assemblea dei soci effettivi;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

ART.9 L'assemblea è costituita dal Presidente dell'associazione, dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti i soci. Hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo e tutti i soci in regola con le quote sociali. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

ART.10 L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell' MNL entro il mese di marzo e di ottobre di ciascun anno per deliberare:

  1. entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
  2. entro il mese di ottobre sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo;
  3. su tutte le altre materie che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  4. eleggere mediante votazione il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo di cui ai punti 1 e 2 del successivo Art.14.

ART.11 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da non meno di un terzo dei soci effettivi in regola con il pagamento delle quote.

ART.12 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso scritto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e nel caso non si possa deliberare per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

ART.13 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di aalmeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi a parità di voto decide il voto del presidente.

ART.14 Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART.15 I soci eleggono il Consiglio Direttivo della MNL che è composto:

  1. dal Presidente dell'associazione che lo convoca e lo presiede;
  2. da consiglieri, tra i quali il consiglio stesso elegge un vicepresidente, un cassiere e due segretari. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Per i primi tre anni il Consiglio è composto di diritto dai soci fondatori della MNL. Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato i nuovi eletti di cui ai punti 1. e 2. durano in carica fino alla scadenza del triennio.

ART.16 Il Consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti: in caso di parità decide il voto di chi presiede. Ulteriore compito del Consiglio è quello di redigere e predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto della MNL. Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta si ritiene necessario da parte del Presidente, o dai due terzi dei membri del Consiglio.

ART.17 Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea con votazione palese a maggioranza di due terzi in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla elezione di un nuovo Presidente la cui carica durerà fino al termine del triennio.

ART.18 Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente.

ART.19 Il controllo dell'amministrazione dell'associazione è affidato ai soci non eletti nel Consiglio Direttivo.

ART.20 Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo sociale.

ART.21 Le entrate dell'associazione sono costituite:

  1. dalle quote di ammissione e dalle quote annuali di contributo ordinario e straordinario dei soci;
  2. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o enti;
  3. dai proventi derivanti dall'attività e dalle gestioni speciali dell'associazione.

ART.22 I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato ai sensi dell'art. 18.

ART.23 L'anno finanziario della MNL coincide con l'anno solare. Il consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'assemblea dei soci in tempo utile per la delibera di cui all'art.9 del presente statuto.

ART.24 Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dai quattro quintidei soci effettivi. In caso di scioglimento l'associazione provvede alla nomina di un commissario liquidatore e indica la destinazione del patrimonio sociale secondo le disposizioni di legge.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento agli articoli previsti dal Codice Civile.        

 

 

Ultimo aggiornamento ( Sabato 01 Novembre 2008 00:40 )
 
 
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